Reclami, ricorsi e conciliazione

In linea con le indicazioni diramate dalla Banca d’Italia in materia di “buone pratiche” da osservare nella trattazione dei reclami presentati per iscritto, BANCA CENTRO - Credito Cooperativo Toscana-Umbria S.C. ha adottato a tal fine la Politica di Gruppo Iccrea per la trattazione dei reclami e delle controversie stragiudiziali, con allegati i tempi di risposta: una specifica policy che stabilisce modalità organizzative atte ad assicurare un’efficiente gestione delle contestazioni della clientela, nell’ottica di assicurarne la pronta soddisfazione.

Per agevolare la presentazione del reclamo la Banca ha predisposto un modulo standard che può essere utilizzato in alternativa alla comunicazione in forma libera.

Le modalità previste per la presentazione del reclamo sono le seguenti:

· invio per posta ordinaria a:

BANCA CENTRO - Credito Cooperativo Toscana-Umbria S.C.
Ufficio Reclami
Via del Crocino 2
53018 Sovicille (SI)

La Banca conferma l’avvenuta ricezione del reclamo impiegando, se del caso, il medesimo canale di comunicazione (cartaceo o telematico) utilizzato dal cliente per l’inoltro del reclamo. La risposta al reclamo verrà fornita per iscritto entro i termini previsti dalla normativa, avendo cura di utilizzare lo stesso mezzo usato dal Cliente per inoltrare il reclamo (a mero titolo esemplificativo posta ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o email).

La Banca risponderà per iscritto entro i termini di legge, ovvero:

la Banca risponderà entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della contestazione concernente prodotti/servizi bancari nonché i servizi di investimento e 45 giorni per quelle afferenti all’intermediazione assicurativa.

Il termine di risposta è di 15 giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto servizi di pagamento PSD2 (come, ad esempio, bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito). Con riferimento a tali servizi, se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.

I termini sopra indicati si applicano anche se la contestazione ha ad oggetto fatti od omissioni della Banca verificatisi prima dal 1° ottobre 2020.
E' possibile consultare anche l'Avviso con i nuovi termini di risposta ai reclami in materia di servizi bancari e finanziari.
 

Il cliente che non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta resa dalla Banca potrà attivare qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia. In particolare, il cliente può rivolgersi ai seguenti organismi, secondo le modalità pure sotto indicate:

ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

Il cliente può ricorrere all’ABF solo previa presentazione di un reclamo ed entro 12 mesi dalla data della ricezione del medesimo da parte della Banca; resta ferma la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dove sono altresì disponibili la Guida “ABF in parole semplici” e la “Guida all’utilizzo del portale ABF”. Possono essere richieste informazioni in merito anche presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca stessa.

CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

Il Conciliatore Bancario Finanziario consente di dirimere, in tempi brevi e in modo economico, le controversie tra intermediari e clientela attraverso l’istituto della mediazione (disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010).

La mediazione è un modo per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente e imparziale, il mediatore, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Conciliatore BancarioFinanziario è specializzato nelle controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria.

La domanda di mediazione può essere presentata dal cliente, dalla banca o da entrambe le parti.

Per maggiori informazioni sulle procedure e per la compilazione della “Domanda di mediazione” si rinvia alla documentazione (Regolamento, modulistica, etc.) scaricabile dal sito www.conciliatorebancario.it

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

La Banca ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “Arbitro”) in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 2 comma 5-bis del D.lgs. n. 179/2007.

L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale possono essere sottoposte le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro di importo inferiore a euro 500.000,00, relative alla prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Per maggiori dettagli in merito si fa rinvio all’apposita informativa pubblicata dalla Banca.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it, dove sono altresì disponibili la “Guida pratica” e il “Modulo di ricorso”.


Per quanto concerne i reclami in materia di intermediazione assicurativa, le modalità di presentazione e la relativa disciplina sono dettagliate nell’apposita informativa.