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23/11/2023
Sospensione mutui per eventi meteorologici verificatisi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato

AVVISO ALLA CLIENTELA

Informativa alla clientela per la sospensione mutui per eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023).

L’ordinanza sopra richiamata, all’art. 11, prevede che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato - considerato che detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile - i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.


In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui alle condizioni di seguito riportate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

1) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

2) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUI

Fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (3 novembre 2024, salvo proroghe), sarà possibile richiedere la sospensione:

a) dell’intera rata

ovvero 

b) della sola quota capitale

di cui all’/alle operazione/i di mutuo in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico del mutuatario manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l’opzione 1), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai mutuatari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per l’intera durata residua del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l’opzione b), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; 
  • la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole contrattuali previste nel contratto di mutuo.

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL DANNO

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 29 dicembre 2023, sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Moiano (PG), 23/11/2023

Il personale della Banca è a disposizione per ulteriori informazioni