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La misura in esame e` prevista all’art. 13, comma 1 lett. m del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ed e` rivolta a tutte le PMI e persone fisiche esercenti attivita` d’impresa, arti o professioni, la cui attivita` e` stata danneggiata dall’emergenza COVID 19: l’obiettivo e` quello di concedere liquidita` alle imprese per sostenere prevalentemente i costi del personale, il capitale circolante e proseguire negli investimenti.
Il Decreto stabilisce parametri di funzionamento/di coperture straordinarie da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (di seguito FCG o Fondo) validi fino al 31.12.2020.
La garanzia diretta fornita dal Fondo e` pari al 100% dei nuovi finanziamenti, di importo massimo pari al 25% dei ricavi, e comunque non superiore a 25.000 euro, con durata massima 72 mesi, di cui almeno 24 mesi di preammortamento.
I ricavi dovranno essere verificati dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata o, per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione dei ricavi 2019. Le garanzie previste dall’art. 13 sono applicate a prescindere dalla classe di merito.
Scarica qui tutti i documenti necessari per la richiesta di finanziamento.