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17/04/2020
Banca Centro Toscana-Umbria aderisce alla convenzione sull'anticipazione dei trattamenti CIG ordinaria e in deroga

Banca Centro Toscana-Umbria, tramite dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha aderito alla convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito.

Beneficiari
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

L’anticipazione si estende inoltre:
- all’assegno ordinario erogato dal FIS di cui sia richiesto il pagamento diretto;
- all’assegno ordinario per COVID-19 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Caratteristiche dell’anticipazione
L’anticipazione sarà erogata tramite un’apertura di credito in conto corrente a scadenza fissa per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400 (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto a tempo parziale) .

L’apertura di credito dovrà avere una durata massima di sette mesi.

Tale facilitazione può essere oggetto di reiterazione, in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario.

Per ottenere l’anticipazione sarà necessario accendere un apposito conto corrente dedicato infruttifero e gratuito per il cliente.

Come funzionamento l’anticipazione
Il Lavoratore e/o il Datore di lavoro informano tempestivamente la Banca interessata circa la presentazione della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 (l’Inps si riserva comunque la facoltà di verificare la domanda).

L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non può avere durata superiore a sette mesi.

L’apertura di credito cessa anche in caso di esito negativo della domanda presentata all’INPS (ad es. per indisponibilità delle risorse).

Per tutte le informazioni contatta la tua filiale per telefono o per mail: trovi tutti i riferimenti nella pagina "Cerca la tua filiale", oppure chiedi un appuntamento compilando il form on line.